Con la scorsa legge di Bilancio 2025, il regime di rideterminazione del costo fiscale di terreni edificabili e partecipazioni è diventato norma. Non ci sarà più bisogno che il legislatore intervenga per consentirlo. Entro il 30 novembre occorrerà però versare l’imposta sostitutiva, maggiorata al 18%.
Rivalutazione terreni edificabili e partecipazioni: come funziona nel 2025
La legge di Bilancio 2025 ha modificato la disciplina della rideterminazione del costo fiscale di partecipazioni e di terreni edificabili con destinazione agricola. Fino ad allora, dal 2001, ogni anno intervenivano leggi speciali per riaprire i termini. Con la nuova normativa, invece, non ce ne sarà più bisogno.
Possono continuare a beneficiare dell’opportunità:
- le persone fisiche non esercenti attività d’impresa;
- le società semplici e le associazioni equiparate;
- le società non residenti, ma con organizzazione stabile in Italia.
La rinegoziazione: i termini
Si potranno ricalcolare i valori di acquisto dei titoli, delle quote di partecipazione o dei diritti (negoziati e non in mercati regolamentati) e dei terreni (edificabili e con destinazione agricola) in possesso al 1° gennaio 2024. Lo stesso varrà per gli anni a seguire.
Il versamento dell’imposta sostitutiva dovrà sempre avvenire entro il 30 novembre. Entro questa data occorrerà presentare la perizia di stima giurata del tecnico abilitato.
L’imposta sostitutiva al 18% e la rateizzazione
Sembra passato un secolo da quando l’imposta sostitutiva spettante era del 2%. L’incremento è poi avvenuto quasi tutti gli anni. Adesso, l’imposta è stata alzata al 18% e potrebbe restare tale per un po’ di tempo.
Nonostante l’aumento, resta ancora significativa la differenza con l’aliquota di tassazione ordinaria al 26% che riguarda pure le plusvalenze realizzate nella cessione. Con la rivalutazione di terreni edificabili e partecipazioni attuale, invece, l’imposta è applicata sull’intero valore della perizia giurata, a cui vanno esclusi i titoli, le quote e i diritti negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaternali di negoziazione per i quali si calcola la media dei prezzi nel mese di dicembre dell’anno precedente.
L’imposta può essere versata in un’unica soluzione oppure in tre rate annuali.
